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C.M. 23/03/2006 n. 902

art. 5 le banche concessionarie possono stipulare sub-convenzioni con altre banche o società di leasing, denominati «istituti collaboratori», ferma restando, in capo alla banca concessionaria, la titolarità dell'attività istruttoria. Si riporta, in allegato n. 10, l'elenco aggiornato alla data della presente circolare, delle banche concessionarie convenzionate con il Ministero e degli istituti collaboratori convenzionati con le banche concessionarie.

4.2 Nel caso in cui l'impresa intenda realizzare il programma con l'acquisizione, in tutto o in parte, di beni con il sistema della locazione finanziaria, deve rivolgersi ad uno degli istituti collaboratori a tal fine abilitati (si veda anche il successivo punto 5.2). Una banca concessionaria, ancorchè abilitata alla locazione finanziaria, non può ricoprire il duplice ruolo di soggetto istruttore e di locatore per la medesima operazione. All'istituto collaboratore, per tali programmi, vengono riservati, tra l'altro, i seguenti ulteriori adempimenti: - ricevere la domanda di agevolazione (art. 7, comma 1 del decreto attuativo); - trasmettere tempestivamente il Modulo di domanda e la relativa documentazione alla banca concessionaria indicata dall'impresa nel Modulo stesso (art. 7, comma 1 del decreto attuativo);

- stipulare con il soggetto agente di cui al punto 6.8 il contratto di finanziamento agevolato di cui al medesimo punto; - sottoscrivere le dichiarazioni concernenti lo stato d'avanzamento dei lavori e documentare la regolarità delle eventuali opere murarie ai fini delle erogazioni (punto 7.3 della presente circolare); - predisporre la documentazione di spesa e trasmetterla alla banca concessionaria (art. 12, comma 1 del decreto attuativo);

- controfirmare e trasmettere alla banca concessionaria l'eventuale richiesta dell'impresa di proroga per l'ultimazione dei lavori, prevista dall'art. 11, comma 5 del decreto attuativo. In relazione allo specifico adempimento di cui all'art. 7, comma 1 del decreto attuativo, l'istituto collaboratore deve trasmettere alla banca concessionaria il Modulo di domanda e la relativa documentazione in originale entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal relativo ricevimento ed attraverso un mezzo che garantisca la consegna entro e non oltre le quarantotto ore successive. 5 - Presentazione delle domande e istruttorie delle banche concessionarie.

5.1 I termini di presentazione delle domande di agevolazioni sono fissati con decreto del Ministro delle attività produttive. Ai fini della presentazione delle domande valgono i divieti e limitazioni stabiliti dall'art. 7, comma 2 del decreto attuativo. A tal riguardo si ricorda che il mancato rispetto di detti divieti e condizioni comporta l'inammissibilità della domanda.

5.2 La domanda di agevolazione deve essere necessariamente presentata: - alla sola banca concessionaria, qualora il programma d'investimenti preveda solo spese sostenute direttamente dall'impresa richiedente; - al solo istituto collaboratore, qualora il programma d'investimenti preveda, in tutto o anche solo in parte, l'acquisizione di beni tramite locazione finanziaria. Ai fini di cui sopra si precisa quanto segue:

-la banca concessionaria è prescelta dall'impresa tra i soggetti convenzionati con il Ministero delle attività produttive per l'effettuazione dell'istruttoria della domanda;

- l'istituto collaboratore deve necessariamente essere convenzionato con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria ed essere la società di leasing locatrice dei beni oggetto di agevolazione;

- l'attività svolta dall'istituto collaboratore per gli adempimenti finalizzati alla concessione delle agevolazioni di cui si tratta non riveste carattere istruttorio; per detta attività, pertanto, non è dovuto dall'impresa all'istituto medesimo alcun compenso, fatto salvo quello esigibile per gli adempimenti derivanti dall'accordo sottoscritto con Cassa depositi e prestiti S.p.a. I beni di uno stesso programma non possono essere acquisiti in locazione finanziaria tramite più società di leasing, a meno che queste ultime non siano riunite in «pool»; in tal caso, ai fini dell'ammissibilità delle spese relative ai beni interessati:

1) ciascuna società di leasing deve aderire al «pool» per la frazione di propria competenza degli investimenti del programma da agevolare;

2) tutte le società aderenti al «pool» devono essere istituti collaboratori e cioè convenzionate con almeno una delle banche concessionarie;

3) la società capofila del «pool», in particolare, deve essere convenzionata con la banca concessionaria prescelta dall'impresa per l'istruttoria ed a carico della stessa gravano tutti gli adempimenti e le responsabilità derivanti dalla normativa, ed in particolare dal decreto attuativo e dalla presente circolare, anche in nome e per conto delle altre società aderenti al «pool» medesimo, fermo restando che ogni società di leasing aderente al «pool» stipula con il soggetto agente di cui al successivo punto 6.8 il finanziamento agevolato per la quota di investimenti di sua competenza;

4) tra le suddette società deve essere sottoscritta una specifica, formale convenzione di «pool», una per ciascun programma da agevolare, che, oltre ad individuare la società capofila, a regolamentare i rapporti tra le parti e ad indicare gli adempimenti e le responsabilità della capofila medesima come sopra specificato, indichi la suddivisione dell'investimento tra le società stesse; la predetta convenzione deve essere trasmessa, a cura della società capofila, alla banca concessionaria unitamente al contratto di locazione. Nel caso di operazioni in «pool» è la società capofila che svolge le funzioni di istituto collaboratore e, pertanto, alla stessa l'impresa deve trasmettere la domanda di agevolazione.

5.3 La domanda di agevolazione deve essere presentata, entro i termini di cui al precedente punto 5.1, utilizzando il Modulo appositamente predisposto, il cui facsimile, con le relative istruzioni per la compilazione, è riportato nell'allegato n. 11. Tale Modulo riporta, tra l'altro, l'ammontare degli investimenti previsti dal programma, ammontare che, in linea con gli orientamenti comunitari, non può subire modifiche in aumento fino alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande; il medesimo ammontare, peraltro, in considerazione della particolare procedura concorsuale, non può subire modifiche, neanche in diminuzione, in quanto rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori, tra tale data e quella di pubblicazione delle graduatorie. Il Modulo deve essere corredato, pena l'invalidità della domanda medesima, di tutta la documentazione di cui all'allegato n. 12 necessaria per l'espletamento dell'attività istruttoria. Tale documentazione può essere trasmessa anche separatamente dal Modulo e, comunque, entro la chiusura dei termini per la presentazione delle domande di agevolazioni; in tal caso, ciascun documento deve recare il numero di progetto del Modulo al quale si riferisce. Elementi basilari della detta documentazione sono la Scheda Tecnica (il cui fac-simile, con le relative istruzioni per la compilazione, è riportato nell'allegato n. 13), contenente i principali dati e le informazioni sull'impresa proponente e sul programma di investimenti, il piano descrittivo di cui al punto 3.1, in doppia copia, e la delibera del finanziamento bancario di cui al punto 2.1 e/o, per i programmi che prevedono investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, delibera della società di leasing di cui al punto 2.3. Nel caso di «programmi misti», che cioè prevedono parte degli investimenti in acquisto diretto e parte in locazione finanziaria, deve essere presentata un'unica domanda. Il Modulo deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello a stampa, che deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000; nel caso in cui a firmare sia un procuratore speciale, alla domanda deve essere allegata la relativa procura o copia autentica della stessa. Il Modulo riporta a stampa il numero di progetto preassegnato e, pertanto, al fine di eliminare il rischio della duplicazione di tali numeri è rigorosamente vietata la presentazione di domande redatte su fotocopie del Modulo a stampa, ancorchè compilate e firmate in originale; qualora, per qualsiasi motivo, il Modulo di domanda venisse presentato in difformità da quanto sopra specificato, la domanda stessa, per i suddetti motivi, non sarà considerata valida. La Scheda Tecnica deve essere elaborata, pena l'invalidità della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero che sarà reso disponibile nel sito del Ministero stesso (www.attivitaproduttive.gov.it), stampando il relativo elaborato su normali fogli bianchi formato A4. Le pagine della Scheda Tecnica a stampa e quelle del piano descrittivo devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali con firma o timbro a cavallo di ciascuna coppia di fogli e sull'ultima deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il Modulo di domanda. Tra la documentazione da allegare al Modulo di domanda è altresì compresa una doppia copia (n. 2 floppy disk) del supporto magnetico contenente la versione informatica della Scheda Tecnica generata attraverso il software predetto. Il Modulo originale a stampa è reso disponibile presso le banche concessionarie e gli istituti collaboratori. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. Qualora tali variazioni riguardino dati rilevanti ai fini del calcolo degli indicatori ed intervengano tra la chiusura dei termini di presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie, la relativa domanda sarà considerata decaduta. Ciò in considerazione del carattere concorsuale della procedura ed al fine di evitare alterazioni del principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando. Sia il Modulo di domanda che la prevista documentazione di cui all'allegato n. 12 devono essere presentati a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento. Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale di spedizione. La domanda presentata al di fuori dei termini non è considerata valida.

5.4 Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa trasmette una semplice fotocopia del Modulo e della relativa Scheda Tecnica alla regione o alla provincia autonoma di Trento o Bolzano nella quale insiste, interamente o prevalentemente (si veda il successivo punto 6.4), l'unità produttiva interessata dal programma di investimenti. Entro la medesima data, una copia del file di Scheda tecnica generato con l'apposito software di compilazione di cui sopra deve essere trasmesso al Ministero delle attività produttive esclusivamente per via telematica, con le modalità che saranno specificate nelle istruzioni per l'utilizzo del software medesimo rese disponibili nel sito internet «www.attivitaproduttive.gov.it».

5.5 Le domande istruite positivamente dalla banca concessionaria ma non agevolate a causa delle disponibilità finanziarie inferiori all'importo delle agevolazioni complessivamente richieste, possono essere inserite, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo, mantenendo valida la decorrenza di ammissibilità delle spese e nel rispetto delle condizioni vigenti per il bando medesimo, purchè le imprese interessate ne diano esplicita conferma, secondo lo schema di cui all'allegato n. 14. Detta conferma, unitamente alla nuova delibera del finanziamento bancario di cui al punto 2.1 e/o, per i programmi che prevedono investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, alla nuova delibera della società di leasing di cui al punto 2.3 (ovvero alla copia autentica del contratto di leasing per gli investimenti già realizzati), deve essere presentata alla banca concessionaria entro i termini di presentazione delle domande relativi al solo primo bando utile successivo. Qualora l'impresa intenda mantenere valide le predette condizioni di ammissibilità delle spese e, al contempo, riformulare la domanda di agevolazione, la domanda riformulata deve essere presentata, unitamente alla nuova delibera di finanziamento bancario (e/o nuova delibera della società di leasing e/o copia autentica del contratto di leasing), entro lo stesso termine, fermo restando che l'importo delle spese per il quale si richiede l'agevolazione non può essere aumentato. Nel caso di investimenti da realizzare tramite locazione finanziaria, si ricorda che, secondo quanto precisato al punto 2.3, la durata residua del contratto di leasing alla data di stipula del finanziamento agevolato non può essere inferiore a 18 mesi, pena l'inammissibilità dei predetti investimenti. Ai fini della riformulazione:

 

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